STATUTO DEL “CONSORZIO ANTICHE BOTTEGHE TESSILI”
1) DENOMINAZIONE E’ costituito un consorzio con attività esterna denominato “CONSORZIO ANTICHE BOTTEGHE TESSILI”. Esso è retto dal presente statuto e dalle norme che regolano la disciplina generale dei Consorzi tra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui al Libro V, titolo X, Capo II, artt.  2602 e segg. del codice civile. Tra le norme speciali vengono richiamate quelle previste dalle agevolazioni a sostegno dei consorzi tra imprese minori di cui alla L. 21/05/81 n. 240 i cui requisiti vengono assunti a base del presente regolamento.
2) SEDE Il Consorzio ha sede in Napoli (NA)  alla Piazza Giovanni Bovio, n.33. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire la sede dell’Ufficio consortile, nonché istituire e/o sopprimere altri uffici, purchè nell’ambito del comune di Napoli.
3) SCOPO E OGGETTO Il consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di contribuire, attraverso il supporto a strategie comuni di sostegno, allo sviluppo delle attività presenti nell’area di piazza Mercato di Napoli, a cui appartengono i consorziati, inclusa tra via Duomo, piazza Nicola Amore, corso Umberto I, via Lavinaio, piazza del Carmine e via Marina. Al consorzio possono partecipare le aziende ubicate nelle citate vie perimetrali ad eccezione di quelle che hanno accesso da piazza Nicola Amore e Corso Umberto considerate appartenenti ad aree commerciali diverse da un punto di vista storico e logistico. La zona, è contornata in verde nella mappa stradale che si allega al presente statuto per formarne parte integrante e sostanziale.
3.2 Le finalità del recupero e della riqualificazione potranno essere altresì perseguite mediante accordi ed iniziative programmatiche con Enti Pubblici, nonché attraverso l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi, nonché nell’ambito del terziario avanzato, dirette a promuovere lo sviluppo tecnologico, commerciale e gestionale delle imprese consorziate.
3.3 Nell’ambito dello scopo e dell’oggetto delineati al primo comma di questo stesso articolo, il Consorzio opera nei seguenti settori: a) attività di individuazione, raccolta e coordinamento dei fabbisogni dei consorziati; b) organizzazione ed ampliamento dei servizi di sicurezza della zona e dei singoli consorziati; c) collaborazione in ogni forma alla manutenzione dell’area interessata e dell’arredo urbano; d) promozione turistica e commerciale della zona quale centro d’interesse storico; e) potenziamento e ammodernamento della comunicazione pubblicitaria dei singoli consorziati, anche attraverso l’assistenza alla creazione, organizzazione e gestione di siti multimediali aggregati sotto l’egida consortile e inseriti nella rete internet; f) creazione di marchi di qualità del Consorzio e di singole imprese socie, nonchè l’assistenza per il loro deposito e brevettazione; g) realizzazione di studi e di ricerche di mercato, compilazione e pubblicazione di cataloghi e di depliants, nonchè predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale; h) organizzazione di mostre, di manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali, in ogni settore commerciale presente nel consorzio; i) organizzazione di mostre d’arte, di convegni, di dibattiti, di conferenze dirette alla migliore conoscenza storico-artistica del territorio; l) coordinamento degli adempimenti necessari per l’esportazione delle merci e dei prodotti delle imprese consorziate; m) organizzazione di centri per la raccolta e lo scambio di notizie utili all’attività commerciale delle consorziate; n) assistenza tecnica per la gestione delle imprese; o) acquisizione, recupero e gestione di aree attrezzate, fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini da porre a disposizione, in fruizione individuale o collettiva, delle consorziate; p) promozione e organizzazione di ogni attività di formazione; q) organizzazione e gestione delle attività dirette a conseguire l’abilitazione per conferire il riconoscimento di <> e di <>, nonchè di rilasciare attestazioni di qualifica personale ai frequentatori di tali botteghe; r) creazione e/o gestione di centri di elaborazione dei dati contabili e di altri servizi comuni, anche attraverso convenzioni con strutture esterne; s) assistenza alle imprese consorziate per l’ottenimento di benefici ed incentivi disposti da leggi comunitarie, nazionali e regionali o da disposizioni locali, dirette allo sviluppo delle attività delle imprese socie; t) promozione di ogni collegamento con centri, consorzi ed altre entità similari per lo scambio di notizie, esperienze e ricerche; u) istituzione e/o gestione di un Centro Studi che possa rappresentare un osservatorio privilegiato sul territorio con annesse strutture volte a promuovere attività di ricerca scientifica, nonchè a fornire assistenza tecnica, economica e progettuale ai consorziati o ai terzi che ne richiedano l’intervento; v) l’esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla; nonchè l’importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse (ex lg. 83/89, art.1 co.1).
3.4. Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo, per l’attuazione degli scopi e dell’oggetto sociale. 3.5. Ove ne ricorrano i presupposti il Consorzio potrà adeguarsi alle disposizioni della legge 5 ottobre 1991 n.ro 317, ridisegnando la propria struttura e conformandosi ai parametri economici fissati dalla stessa legge; l’adeguamento dovrà essere disposto con deliberazione dell’assemblea generale dei consorziati.
4) DURATA 4.1 La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dai tre quarti dei consorziati.
5) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI 5.1 Il numero dei consorziati è illimitato. 5.2 Possono entrare a far parte del consorzio le piccole e medie imprese (PMI) aventi i requisiti dimensionali e di indipendenza di cui alla citata L. 21/05/81 n. 240, in qualunque forma costituite, titolari di una qualsiasi attività economica svolta nell’Area di Piazza Mercato così come specificata al punto 3.1. L’appartenenza all’Area dovrà essere comprovata da certificato della Camera di Commercio da cui risulti che la sede operativa o almeno un’unità locale dell’impresa sia ubicata in una delle strade appartenenti all’Area.
5.3 Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti.
5.4 I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbano inviare domanda scritta al Consiglio direttivo. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente. La domanda di ammissione dovrà, altresì, contenere la denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, l’attività effettivamente svolta. Alla domanda dovranno essere allegati il certificato camerale, la planimetria dei locali utilizzati per l’attività, limitatamente a quelli ubicati nell’Area consortile, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla veridicità dei dati trasmessi.
5.5 L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo stesso e l’eventuale diniego non sarà impugnabile da parte dell’aspirante socio che  potrà ripresentarla non prima di 6 mesi.
5.6 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota di iscrizione e il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 7.
5.7. I consorziati si dividono in: -fondatori (coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo, che aderiscono entro il 31 dicembre 2007 e gli aderenti con 5 anni di adesione al consorzio); -aderenti: coloro che aderiscono al consorzio successivamente al 31 dicembre 2007; -sostenitori i soggetti che non hanno i requisiti ma che intendono supportare il consorzio.
6) RECESSO ED ESCLUSIONE 6.1 I consorziati potranno recedere dal consorzio, in qualunque tempo e per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione (risultante dal timbro postale). In caso di trasferimento di azienda, il rapporto consortile si risolve. In caso di trasferimento di azienda, il rapporto consortile si risolve. In caso di cessione di quote, il Consiglio Direttivo si riserva di escludere il consorziato in assenza di gradimento verso la nuova compagine societaria.
6.2 L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che: -abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione; -non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili; -non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ovvero a quelle assunte per suo conto dal consorzio.
6.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione, di cui al successivo punto 7.2, che andrà ad accrescersi a quelle degli altri soci. 6.4 Il Consorziato escluso o receduto non è liberato dal pagamento della quota annuale (di cui al punto 7.4), dell’eventuale quota straordinaria (7.5) e di quelle scaturente dagli obblighi verso terzi assunti dal Consorzio in relazione a prestazioni da lui richieste o di cui abbia individualmente beneficiato (punto 7.7).
7) FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI. CORRISPETTIVI
7.1 Il fondo consortile è costituito dalle somme e dai beni successivamente con tali somme acquistati, provenienti da: -Contributi iniziali dei consorziati -Contributi da agevolazioni finanziarie Nazionali, Comunitarie, Regionali, e Comunali -Contributi degli Enti sostenitori -Atti di liberalità -Eventuali residui attivi risultanti dai bilanci annuali del Consorzio.
7.2. La quota di contributo iniziale, da versarsi “una tantum” in misura eguale e minima per ciascun consorziato, è stabilita in Euro 200,00. Tale quota può essere annualmente adeguata dal Consiglio direttivo nella misura massima del 10 per cento. Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato solo dall’Assemblea. Ciascun consorziato fondatore può sottoscrivere  fino a 100 quote; ciascun aderente può sottoscrivere fino a 5 quote; il tutto in misura tale da non superare 1/5 (un quinto) del Fondo Consortile. A ciascuna quota spetta un voto nell’assemblea.
7.3. Le quote sottoscritte di contributo iniziale devono essere versate al momento dell’ingresso del consorziato.
7.4. Ciascun consorziato deve inoltre contribuire alle spese del consorzio mediante versamento di una quota annuale in misura fissa per il primo anno e per i successivi in misura proporzionale all’utilizzazione del servizio consortile da parte di ciascuno degli aderenti. Tali spese, stabilite in previsione delle attività da svolgersi, saranno oggetto di un bilancio previsionale redatto dal Consiglio e approvato dall’Assemblea. Il contributo sarà pagato da ciascun consorziato in quote periodiche e si ripartisce in funzione delle quote consortili possedute.
7.5 L’Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile diventi insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto.
7.6 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da Queste sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
7.7. I servizi resi dal consorzio saranno resi al costo per i consorziati e a prezzi di mercato ai non consorziati.
8) ORGANI DEL CONSORZIO
8.1 Sono organi del Consorzio: a. l’Assemblea dei Consorziati; b. Il Consiglio Direttivo; c. Il Presidente e il Vice-presidente; d. Il Collegio dei revisori
9) ASSEMBLEA 9.1 L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota di contributo iniziale sottoscritta e versata. Non possono esercitare il diritto di voto i consorziati in mora con i versamenti dovuti ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero alle deliberazioni degli organi consortili. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da un altro consorziato oppure, in caso di Società, da un socio della stessa sempre mediante delega. Nessun delegato può rappresentare più di 5 consorziati. Gli Enti sovventori (sostenitori) non hanno diritto di voto ma possono essere rappresentati in Assemblea.
9.2 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta il consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei consorziati. La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun consorziato almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nel caso in cui il Consorzio diffonda con opportuna evidenza la convocazione attraverso un proprio sito web, la convocazione stessa sarà valida se inviata a mezzo fax o posta elettronica a ciascun consorziato negli stessi 5 giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea e l’elenco delle materie da trattare.
9.3 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
9.4 L’Assemblea è competente a: -con la maggioranza dei voti presenti in assemblea: a) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vice-presidente, i membri del Collegio dei revisori; b) determinare i loro compensi; c) approvare il bilancio; d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente articolo 7.2; e) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili; f) nominare i liquidatori determinandone i poteri; -con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in assemblea: g) deliberare sull’esclusione dei consorziati promossa dal Consiglio direttivo per motivi diversi da quelli di propria competenza previsti al punto 6.2; h) stabilire contributi straordinari secondo quanto previsto dal punto 7.5; i) deliberare sulle modifiche del presente statuto.
10) CONSIGLIO DIRETTIVO 10.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da 3 a 7 membri, secondo quanto verrà stabilito dall’assemblea all’atto della nomina. Possono far parte del Consiglio Direttivo il rappresentate legale dell’impresa consorziata, ovvero, in caso di Società, anche coloro che risultano iscritti nel libro soci. I membri del primo Consiglio Direttivo in carica, unitamente alle persone del Presidente e Vice Presidente, vengono nominati con l’atto di costituzione del Consorzio. 10.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 10.3 Il Consiglio direttivo è competente a: a) predisporre il bilancio; b) determinare la misura della quota annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto; c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi. d) Provvedere alla iscrizione nel Registro delle imprese del Contratto Consortile e delle successive modifiche nonché della situazione patrimoniale, il tutto come previsto dagli artt. 2612 e 2615 C.C.
10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax al domicilio dei Consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza.
10.5 Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza del Vice Presidente.
11) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 11.1 Il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a: a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte; b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate dal Consorzio; c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo; d) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi consortili; e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo; f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio. 11.3 In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice – presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
12) COLLEGIO DEI REVISORI 12.1 E’ facoltà dell’Assemblea eleggere il Collegio dei Revisori. Qualora eletto, esso si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea tra i non Consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori: a) controlla la regolarità delle scritture contabili ed i libri del consorzio; b) certifica, in occasione dell’assemblea, la veridicità del bilancio sottoposto all’approvazione della medesima.
13) BILANCIO 13.1. L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell’art. 2615 bis, Codice Civile. 13.2 L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all’incremento del fondo consortile. 14) SCIOGLIMENTO 14.1 Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’art. 2611 del Codice Civile. In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 14.2 Le attività residuate dopo l’estinzione di tutte le passività  saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.
15) CLAUSOLA ARBITRALE 15.1 Eventuali controversie, tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio,  concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irritale ed inappellabile,  da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti. 15.2 Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri dei quali due designati da ciascuna delle parti in lite e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Napoli. Nel caso di controversia tra più di due parti, ciascuna di esse nominerà il proprio arbitro e, qualora così nominati risultino in numero pari, la nomina dell’arbitro ulteriore sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Napoli, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.
3.1.4. Possono aderire al Consorzio, senza diritto di voto: -il Comune di Napoli; -gli altri Enti Pubblici territoriali; -la Camera di Commercio di Napoli e/o sue aziende speciali; -gli Enti rappresentativi ed esponenziali delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, degli agenti di commercio; -gli altri Enti Pubblici Economici; -I comitati di residenti e i comitati di quartiere del Centro Antico; -Le associazioni di via; -Le associazioni culturali; -I proprietari di immobili del Centro Antico; -I consorzi tra imprese aventi le stesse finalità ed in grado di diffondere, valorizzare e veicolare le imprese esercitate dai Consorziati; -le Aziende ed Istituti di credito; -gli Istituti e le Compagnie di Assicurazione, -le Associazioni dei Consumatori; -le Fondazioni; -gli artisti, i professionisti, gli amatori ed estimatori delle arti e dei mestieri; in grado di contribuire alle finalità del Consorzio.
3.2. RECESSO 3.2.1. I consorziati possono recedere in qualunque momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con A.R., indirizzata alla sede legale del Consorzio. 3.2.2. Il recesso produrrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazioni di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. 3.3.
ESCLUSIONE
3.3.1 L’esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi: a) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento del consorziato; b) chiusura per qualsiasi motivo dell’impresa di cui il consorziato è titolare nella zona “Centro Antico” c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto, anche per quanto concerne l’obbligo di versamento delle quote annuali di cui al precedente punto “2.2.C”). 3.3.2. L’esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, che dovrà essere comunicata al consorziato escluso a mezzo di lettera raccomandata con A.R. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione di esclusione il consorziato potrà presentare ricorso al “Comitato dei Garanti” che deciderà sull’esclusione con giudizio motivato inappellabile. 3.3.3. Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di esclusione, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio a seguito dei comportamenti di cui al punto “3.3.1.C.”. 3.4. QUOTE DEI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI
Nel caso di recesso e di esclusione del consorziato tutte le somme da questo versate ai sensi del punto “2.2.2” non saranno oggetto di restituzione ma andranno a decrementare le quote annuali di cui al punto “2.2.2.C.”. 3.5. TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO E DELLA QUOTA CONSORTILE
3.5.1 In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’esercizio posto nel Centro Antico il venditore sarà considerato receduto dal Consorzio con la conseguenziale applicazione della disposizione portata dal punto “3.2.2” per quanto concerne l’obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri. 3.5.2 L’acquirente di un esercizio commerciale o artigianale posto al Centro Antico per poter assumere la qualità di consorziato, deve attivare nella loro totalità le procedure fissate al punto “3.1.” e versare le somme di cui al punto “2.2.2.”, gli acquirenti a causa di morte dovranno del pari osservare le procedure di cui al punto “3.1.” ma non saranno tenuti a versare le somme di cui ai punti “2.2.2”. 3.5.3 La quota consortile non è trasferibile né per atto fra vivi, né mortis causa.
CAPITOLO 4 CONSORZIATI

4.1. CATEGORIE DI CONSORZIATI
4.1.1. Sono CONSORZIATI ORDINARI
i soggetti che hanno le caratteristiche di cui al punto 3.1.1;
4.1.2.
Sono CONSORZIATI SOSTENITORI le figure di cui al punto 3.1.6 che intendono sostenere l’attività del Consorzio e non hanno diritto di voto nelle assemblee consortili, e non partecipano alla reintegrazione delle perdite.
4.1.3.
Il “Libro dei Consorziati” sarà suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali destinata alla indicazione dei consorziati appartenenti a ciascuna categoria.
CAPITOLO 5 GESTIONE
CAPITOLO 6 ASSEMBLEA GENERALE
6.1. COMPOSIZIONE L’Assemblea Generale si compone dei Consorziati ORDINARI. Possono partecipare, senza diritto di voto, i Consorziati SOSTENITORI.
6.2. LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE
6.2.1. Le Assemblee Generali sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare altro luogo, purché sito nel territorio del Comune di Napoli. 6.2.2. L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno due volte all’anno; una prima volta nei due mesi precedenti la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo ed una seconda entro il 25 febbraio successivo all’esercizio chiuso per l’approvazione del bilancio consuntivo. 6.2.3. Deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare. 6.2.4. Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio Direttivo.
6.3. MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 6.3.1. L’Assemblea Generale è convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso raccomandata al domicilio dei consorziati (risultante dal Libro dei Consorziati) almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 6.3.2. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. 6.4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 6.4.1. Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, non autentica. Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque consorziati. 6.4.2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea. 6.4.3. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell’Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l’adunanza. 6.5. PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI
6.5.1. La Presidenza dell’Assemblea Generale compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, al Consorziato designato dagli intervenuti. 6.5.2. Svolge le funzioni di segretario un soggetto designato dagli intervenuti, che potrà essere persona estranea al Consorzio. 6.5.3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal  verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 6.6. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI
6.6.1. L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto per specifici casi. 6.7. VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE
6.7.1 Ciascun consorziato ha diritto ad un voto . 6.7.2 Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano, salvo che non sia richiesto dalla maggioranza l’appello nominale. 6.8. ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
6.8.1 L’Assemblea Generale: a) elegge i membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate al successivo art. 7; b) fissa il contributo annuale dovuto dai Consorziati Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo; c) approva il programma di attività ed il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno; d) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dal Consorzio ed il bilancio consuntivo di fine esercizio entro il 25 febbraio di ciascun anno; e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; f) nomina i componenti del Comitato dei Garanti; g) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori; h) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla competenza dell’Assemblea o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
CAPITOLO 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA
7.1.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici). 7.1.2 L’Assemblea Generale, in sede di nomina o di elezioni, ad inizio seduta, fissa il numero dei membri del Consiglio Direttivo. 7.1.3 I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche non consorziati. 7.1.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. 7.1.5 I membri del Consiglio sono rieleggibili senza limiti. 7.1.6 La nomina del Consiglio Direttivo può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato dall’assemblea, su proposta del Presidente di essa. 7.1.7 Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’applicazione del precedente comma, si fa ricorso all’elezione con “voto in lista”. 7.1.8 Per l’elezione con “voto il lista” si procederà come segue: • Il Presidente, assistito dai due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate dai possessori delle quote consortili, contenente un numero di candidati per ciascun lista non superiore al numero di essi da eleggere. • Ciascuna quota consortile deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste e può esprimere tre preferenze. • Il Presidente dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte dai Consorziati: -divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre, ecc. secondo il numero dei Consiglieri da eleggere; -dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere; -assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede; -proclama eletti, nell’ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, sino a raggiungere il numero dei Consiglieri come innanzi assegnati. 7.1.9. Ove si debba applicare il primo comma dell’articolo 2386 c.c. il Consiglio Direttivo coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell’Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati eletti nella medesima lista. 7.1.10. La nomina del Consiglio Direttivo, come detto, spetta all’Assemblea Generale dei Consorziati, salvo che per i componenti del primo Consiglio, che vengono nominati dell’atto costitutivo del Consorzio. 7.1.11. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare  – per  dimissioni  od altra causa – la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo decade l’intero Consiglio 7.2. ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO
7.2.1. Il Consiglio Direttivo provvede: a) ad eleggere nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente; b) a cooptare i componenti del Consiglio Direttivo che venissero a mancare nel corso dell’esercizio nel rispetto delle regole dettate dall’art. 2386 del codice civile e di quanto stabilito al precedente punto “7.1.9.”; c) ad eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; d) all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell’Assemblea Generale; e) a predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale; f) a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale; g) all’istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresentanze del Consorzio; h) all’ammissione dei nuovi consorziati nelle forme previste al punto “3.1.4” che precede; i) all’esclusione dei consorziati nei casi e con le modalità previste ai punti “3.3.1.” e “3.3.2” che precedono; j) a proporre all’Assemblea Generale l’ammontare dei contributo annuale dovuto dai Consorziati sostenitori; k) a predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale; l) a predisporre il programma per l’attività del Consorzio; m) a determinare l’ammontare della quota annuale in danaro di cui al punto “2.2.2.C” da porre a carico dei consorziati secondo le modalità ivi fissate; n) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo statuto. 7.3. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
7.3.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano non meno di tre dei suoi membri. 7.3.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede consortile o altrove. Di regola la convocazione è fatta, a mezzo di raccomandata A.R. oppure a mezzo di telefax, almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato,o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. 7.3.3. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 7.3.4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 7.4. VERBALIZZAZIONI
7.4.1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto “7.4.5”, devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche fra estranei al Consiglio. 7.5. COMITATO ESECUTIVO 7.5.1. Il Consiglio Direttivo può in tutto o in parte delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di tre o cinque dei suoi membri (fra i quali deve essere compreso il Presidente), determinando i limiti della delega. 7.5.2. Non è delegabile la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e quant’altro previsto all’art. 2381 c.c..
CAPITOLO 8 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
8.1. ATTRIBUZIONE E POTERI 8.1.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consorzio, che rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio. 8.1.2. Egli provvede: a)    a presiedere l’Assemblea Generale; b)    a presiedere e convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno; c)    a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo statuto o dal Consiglio Direttivo. 8.2. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
8.2.1. In assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo a cui, conseguenzialmente, competono tutti i poteri del Presidente. 8.2.2. Il Vice Presidente, ai fini della propria legittimazione all’esercizio dei poteri spettante al Presidente, farà precedere la propria firma dalla locazione “in sostituzione del Presidente impedito” o da altra similare.
CAPITOLO 9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
9.1.1. E’ facoltà dell’assemblea dei consorziati nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Se nominato, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica un triennio. 9.1.2. Al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si applicano le disposizioni degli articoli del Codice Civile che vanno dal 2398 al 2407 (incluso).
CAPITOLO 10 COMITATO DEI GARANTI
10.1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
10.1.1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale. 10.1.2. Il Comitato dei Garanti elegge nel proprio seno il Presidente. 10.1.3. Per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo. 10.2. DURATA IN CARICA
10.2.1. Il Comitato dei Garanti dura in carica cinque esercizi, in caso di dimissioni di uno o più membri, nell’ambito del quinquennio, l’Assemblea Generale provvedere alla relativa sostituzione. 10.3. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI GARANTI
10.3.1. Il Comitato dei garanti: a) esprime il proprio parere sull’ammissione di nuovi consorziati che, se positivo, dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo che delibererà sull’ammissione stessa; il tutto come previsto al punto “3.1.4.” che precede; b) decide con giudizio motivato ed inappellabile sull’esclusione del consorziato deliberata dal consiglio Direttivo, così come previsto al punto “3.3.2.” che precede.
CAPITOLO 11 LIBRI CONSORTILI
11.1. INDICAZIONE
11.1.1.
Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale il Consorzio deve tenere: a) il libro dei Consorziati suddiviso in due parti ciascuna delle quali destinata all’indicazione dei consorziati appartenenti alle due categorie degli ORDINARI e dei SOSTENITORI; b) il Libro dei Verbali dell’Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo nel quale saranno trascritti anche i verbali del Comitato Esecutivo, se nominato; d) il Libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Libro dei Verbali del Comitato dei Garanti.
CAPITOLO 12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
12.1. CASI DI SCIOGLIMENTO 12.1.1. Il Consorzio si scioglie: 1. per decorso del termine di durata; 2. per deliberazione dell’Assemblea Generale dei Consorziati adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati; 3. per ogni altra causa prevista dalla legge. 12.2. LIQUIDATORI
12.2.1.
Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea Generale determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi. 12.2.2. I Liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzione delle quote di cui al punto “2.2.2.b” da ciascuno possedute.
CAPITOLO 13 RINVIO
13.1. NORMATIVA RESIDUALE 13.1.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
CAPITOLO 14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
14.1. Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di tre arbitri uno nominato da ciascuna parte in contrasto ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli. 14.2. Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.
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